Interpello n.7/2024 – Scadenza formazione preposti

La Commissione per gli interpelli in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ha pubblicato il 21 Novembre 2024 l’Interpello n. 7/2024 riguardante la periodicità dell’Aggiornamento dei Preposti.

Premesso che:

  • l’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, al comma 2 dispone che “La  durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

Il predetto articolo 37, al comma 7 prevede che “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti
ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al
comma 2” ed al successivo comma 7-ter sancisce che “Per assicurare l’adeguatezza
e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma
7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono
essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in
ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”;

  • l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
    della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori,
    ai sensi dell’ articolo 37, comma 2 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, al
    punto 9, “Aggiornamento”, dispone che “Con riferimento ai preposti si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”;

In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021» e, inoltre, che «gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Dunque ne deriva che i nuovi obblighi di tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della
adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994»;

L’interpello di questa Commissione ribadisce quanto già esplicitato nell’interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 e pertanto, ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter
dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del
nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano
. Resta dunque valida la cadenza quinquennale per l’aggiornamento dei Preposti fino all’adozione e entrata in vigore del Nuovo Accordo Stato-Regioni.

Restiamo comunque a disposizione per ogni eventuale necessità o informazioni in merito al numero 0438/35157.

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