LEGGE N. 34 DELL’11 MARZO 2026 “LEGGE ANNUALE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE”
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n°34 del 11 marzo 2026 la “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” che entrerà in vigore il 07 aprile 2026.
Si compone di 6 capi:
- Capo I Misure per l’aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze
- Capo II Accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione
- Capo III Semplificazioni
- Capo IV Lotta alle false recensioni
- Capo V Testo unico della disciplina in materia di start-up innovative
- Capo VI Ulteriori disposizioni
I punti essenziali riguardati la Salute e sicurezza sul lavoro sono riportati negli articoli 10,11 e 12:
- All’articolo 4 “Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro” comma 40, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «corso di formazione o di riqualificazione» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,». Ovvero, al suddetto comma 40 è stato previsto che: “Il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge
- All’articolo 3 “Campo di applicazione”, del D.Lgs. n. 81/2008, dopo il comma 7 è inserito il seguente: Per l’attività lavorativa con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali»
- All’articolo 30 “Modelli di organizzazione e di gestione”,del D.Lgs. n. 81/2008, l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell’adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L’INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
- All’articolo 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”,del D.Lgs. n. 81/2008, viene quindi stabilita l’obbligatorietà della formazione anche durante i “periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro”
- All’articolo 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”del D.Lgs. n. 81/2008, L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato»
- All’articolo 55 “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”,del D.Lgs. n. 81/2008, al comma 5, lettera c), dopo le parole: «per la violazione» sono inserite le seguenti: «dell’obbligo informativo di cui all’articolo 3, comma 7-bis, e». Ne consegue che per la violazione dell’articolo 3, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro
- All’allegato VII “VERIFICHE DI ATTREZZATURE” del D.Lgs. n. 81/2008,«Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto – Verifica triennale». Premesso che le macchine agricole raccogli frutta di cui al punto 9 “IMPIANTI SPECIALI” dell’Allegato A del D.M. 4 marzo 1982 “Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati”, fino ad oggi sono state trattate assimilandole a ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato e tenuto conto che non sono state previste ulteriori modifiche all’allegato VII, sarà necessario che le Autorità competenti chiariscano a quali attrezzature di lavoro faccia riferimento il nuovo inserimento di cui sopra e quali siano le tariffe da applicare per la prima verifica periodica e per la verifica periodica successiva alla prima, non risultando a tutt’oggi individuate all’interno delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro.
Scarica gli allegati:
Legge 11.03.2026, n. 34_Stralcio tratto dalla G.U. del 23 marzo 2026
Contattaci, una consulenza o qualsiasi altra richiesta!!!
Mastergroup Srl
- Published in News
Nuovo calendario corsi 2026
E’ disponibile il nuovo calendario corsi Aprile 2026.
Scarica il nostro calendario!!!!
Mastergroup Srl
- Published in News
INFORMATIVA D.L 31 OTTOBRE 2025 N.159 sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e in materia di protezione civile
E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto-Legge riguardante “Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Il Decreto è entrato in vigore il 31/10/2025 e la conversione in Legge è prevista entro il 29/12/2025.
Le principali novità introdotte:
- Badge di cantiere e patente a punti
- Disposizione in materia di norme UNI
- Interventi in materia di prevenzione e di formazione
- Soggetti accreditati per la formazione
- Mancati infortuni
- Misure di sicurezza per gli studenti durante la formazione scuola-lavoro
- Sorveglianza sanitaria
- Protezione civile
Scarica gli allegati:
Contattaci, una consulenza o qualsiasi altra richiesta!!!
Mastergroup Srl
- Published in News
INFORMATIVA NORMA CEI 11-27:2025 “Lavori su impianti elettrici”
Il Comitato Ellettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la sesta edizione della Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” che sostituisce la precedente norma.
La norma è in vigore dal 01/11/2025.
La Norma trova applicazione nelle attività di lavoro su impianti elettrici, lavori sotto tensione su impianti a tensione fino a 1000 V in c.a e 1500 V in c.c
Principali novità della Norma:
- Adeguamento generale alla CEI EN 50110-1:2020-05
- Definizione di attività lavorativa , di lavoro, di supervisione
- Acronimi e definizioni di figure professionali coinvolte
- Distanze di lavoro
- Nuovi allegati informativi su “pericoli degli archi elettrici” e “Disposizioni dell’emergenza”
Contattaci, una consulenza o qualsiasi altra richiesta!!!
Mastergroup Srl
- Published in News
NUOVO ACCORDO STATO – REGIONI n. 59/CSR del 17 Aprile 2025
Il Nuovo Accordo Stato Regioni n° 59/CSR del 17 Aprile 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 Maggio 2025 ed è quindi ufficialmente ENTRATO IN VIGORE.
In fase di prima applicazione e comunque non oltre i dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo possono essere erogati i corsi secondo quanto previsto dai precedenti Accordi in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, abrogati e dall’Allegato XIV D.Lgs. 81/08.
I Datori di Lavoro sono tenuti a frequentare un corso di formazione specifico di cui alla Parte II, punto 3 dell’ Accordo, in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre i 24 mesi dall’entrata in vigore del suddetto Accordo.
Per scaricare e consultare il Nuovo Accordo Stato Regioni scarica gli Allegati:
Mastergroup Srl
- Published in News
Rentri – Il nuovo sistema di gestione e rintracciabilità rifiuti
Cambia la procedura per la gestione e rintracciabilità dei rifiuti.
Con il 2025 entra in vigore il Rentri il nuovo portale a cui le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti speciali devono registrarsi.
Scarica la nostra informativa!!!
Mastergroup Srl
- Published in News
Interpello n.7/2024 – Scadenza formazione preposti
La Commissione per gli interpelli in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ha pubblicato il 21 Novembre 2024 l’Interpello n. 7/2024 riguardante la periodicità dell’Aggiornamento dei Preposti.
Premesso che:
- l’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, al comma 2 dispone che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
Il predetto articolo 37, al comma 7 prevede che “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti
ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al
comma 2” ed al successivo comma 7-ter sancisce che “Per assicurare l’adeguatezza
e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma
7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono
essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in
ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”;
- l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori,
ai sensi dell’ articolo 37, comma 2 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, al
punto 9, “Aggiornamento”, dispone che “Con riferimento ai preposti si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”;
In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021» e, inoltre, che «gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Dunque ne deriva che i nuovi obblighi di tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della
adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994»;
L’interpello di questa Commissione ribadisce quanto già esplicitato nell’interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 e pertanto, ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter
dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del
nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano. Resta dunque valida la cadenza quinquennale per l’aggiornamento dei Preposti fino all’adozione e entrata in vigore del Nuovo Accordo Stato-Regioni.
Restiamo comunque a disposizione per ogni eventuale necessità o informazioni in merito al numero 0438/35157.
Mastergroup Srl
- Published in News








