Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n°34 del 11 marzo 2026 la “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” che entrerà in vigore il 07 aprile 2026.
Si compone di 6 capi:
- Capo I Misure per l’aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze
- Capo II Accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione
- Capo III Semplificazioni
- Capo IV Lotta alle false recensioni
- Capo V Testo unico della disciplina in materia di start-up innovative
- Capo VI Ulteriori disposizioni
I punti essenziali riguardati la Salute e sicurezza sul lavoro sono riportati negli articoli 10,11 e 12:
- All’articolo 4 “Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro” comma 40, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «corso di formazione o di riqualificazione» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,». Ovvero, al suddetto comma 40 è stato previsto che: “Il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge
- All’articolo 3 “Campo di applicazione”, del D.Lgs. n. 81/2008, dopo il comma 7 è inserito il seguente: Per l’attività lavorativa con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali»
- All’articolo 30 “Modelli di organizzazione e di gestione”,del D.Lgs. n. 81/2008, l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell’adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L’INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
- All’articolo 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”,del D.Lgs. n. 81/2008, viene quindi stabilita l’obbligatorietà della formazione anche durante i “periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro”
- All’articolo 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”del D.Lgs. n. 81/2008, L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato»
- All’articolo 55 “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”,del D.Lgs. n. 81/2008, al comma 5, lettera c), dopo le parole: «per la violazione» sono inserite le seguenti: «dell’obbligo informativo di cui all’articolo 3, comma 7-bis, e». Ne consegue che per la violazione dell’articolo 3, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro
- All’allegato VII “VERIFICHE DI ATTREZZATURE” del D.Lgs. n. 81/2008,«Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto – Verifica triennale». Premesso che le macchine agricole raccogli frutta di cui al punto 9 “IMPIANTI SPECIALI” dell’Allegato A del D.M. 4 marzo 1982 “Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati”, fino ad oggi sono state trattate assimilandole a ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato e tenuto conto che non sono state previste ulteriori modifiche all’allegato VII, sarà necessario che le Autorità competenti chiariscano a quali attrezzature di lavoro faccia riferimento il nuovo inserimento di cui sopra e quali siano le tariffe da applicare per la prima verifica periodica e per la verifica periodica successiva alla prima, non risultando a tutt’oggi individuate all’interno delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro.
Scarica gli allegati:
Legge 11.03.2026, n. 34_Stralcio tratto dalla G.U. del 23 marzo 2026
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