NUOVO ACCORDO STATO – REGIONI n. 59/CSR del 17 Aprile 2025
Il Nuovo Accordo Stato Regioni n° 59/CSR del 17 Aprile 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 Maggio 2025 ed è quindi ufficialmente ENTRATO IN VIOGORE.
In fase di prima applicazione e comunque non oltre i dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo possono essere erogati i corsi secondo quanto previsto dai precedenti Accordi in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, abrogati e dall’Allegato XIV D.Lgs. 81/08.
I Datori di Lavoro sono tenuti a frequentare un corso di formazione specifico di cui alla Parte II, punto 3 dell’ Accordo, in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre i 24 mesi dall’entrata in vigore del suddetto Accordo.
Per scaricare e consultare il Nuovo Accordo Stato Regioni scarica gli Allegati:
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NUOVO ACCORDO STATO – REGIONI del 17 Aprile 2025
Il 17 Aprile 2025 è stato pubblicato il Nuovo Accordo Stato Regioni finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.
Il nuovo Accordo sostituisce e abroga gli Accordi precedenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ad ogni modo in fase di prima applicazione e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo posso essere attivati i corsi secondo quanto previsto previsto dagli Accordi Stato Regioni abrogati nonché dell’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008.
L’Accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Consulta e scarica l’Accordo n. 59/CSR del 17 Aprile 2025.
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Rentri – Il nuovo sistema di gestione e rintracciabilità rifiuti
Cambia la procedura per la gestione e rintracciabilità dei rifiuti.
Con il 2025 entra in vigore il Rentri il nuovo portale a cui le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti speciali devono registrarsi.
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Interpello n.7/2024 – Scadenza formazione preposti
La Commissione per gli interpelli in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ha pubblicato il 21 Novembre 2024 l’Interpello n. 7/2024 riguardante la periodicità dell’Aggiornamento dei Preposti.
Premesso che:
- l’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, al comma 2 dispone che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
Il predetto articolo 37, al comma 7 prevede che “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti
ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al
comma 2” ed al successivo comma 7-ter sancisce che “Per assicurare l’adeguatezza
e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma
7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono
essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in
ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”;
- l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori,
ai sensi dell’ articolo 37, comma 2 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, al
punto 9, “Aggiornamento”, dispone che “Con riferimento ai preposti si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”;
In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021» e, inoltre, che «gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Dunque ne deriva che i nuovi obblighi di tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della
adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994»;
L’interpello di questa Commissione ribadisce quanto già esplicitato nell’interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 e pertanto, ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter
dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del
nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano. Resta dunque valida la cadenza quinquennale per l’aggiornamento dei Preposti fino all’adozione e entrata in vigore del Nuovo Accordo Stato-Regioni.
Restiamo comunque a disposizione per ogni eventuale necessità o informazioni in merito al numero 0438/35157.
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